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RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- CONTENZIOSO TRIBUTARIO -

 


AVVISI BONARI
Fisco, avvisi bonari impugnabili dal contribuente

Anche gli avvisi bonari del Fisco possono essere impugnati dai contribuenti perché rappresentano “una pretesa impositiva compiuta”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza dell'11 maggio 2012 n. 7344, ribaltando la posizione tenuta fino ad oggi dall’Agenzia delle entrate secondo cui si trattava soltanto di comunicazioni ex articolo 36-bis, comma 3 del Dpr 600/73, rappresentanti una volontà ancora in via di definizione.

Per la Cassazione, invece, l’articolo 19 del Dlgs 546 del 1992 estende il novero degli atti impugnabili includendovi, al di là quelli enunciati espressamente dalla norma, tutti quelli “contenenti una compiuta e definita pretesa tributaria”. Via libera, dunque, al ricorso contro tutti gli atti «dell'ente impositore che, con l'esplicazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che li sorreggono, portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento, si vesta della forma autoritativa propria di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'articolo 19 atteso l'indubbio sorgere in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione di quella notizia, dell'interesse a chiarire, con pronuncia idonea ad acquistare effetti non più modificabili, la sua posizione».

E ancora, la Cassazione stabilisce la “ricorribilità di provvedimenti davanti al giudice tributario ogni qual volta vi sia un collegamento tra atti dell'amministrazione e rapporto tributario, nel senso che tali provvedimenti devono essere idonei ad incidere sul rapporto tributario”.

Per la Suprema corte però per l’“emissione della cartella di pagamento integra una pretesa tributaria nuova rispetto a quella originaria che sostituisce l'atto precedente e ne provoca la caducazione d'ufficio, con la conseguente carenza di interesse delle parti nel giudizio avente a oggetto il relativo rapporto sostanziale, venendo meno l'interesse a una decisione relativa a un atto – comunicazione di irregolarità – sulla cui base non possono essere più avanzate pretese tributarie di alcun genere, dovendosi avere riguardo unicamente alla cartella di pagamento che lo ha sostituito integralmente”.

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NOTIFICHE
Avviso di accertamento valido anche se manca la relata di notifica

Legittima la notifica dell’avviso di accertamento anche in mancanza della relata sulla copia dell'atto nella mani del destinatario. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 11132/2012, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate e rinviando il giudizio ad altra sezione della Commissione tributaria della Sicilia. I giudici nel decidere si sono rifatti ad una propria pronuncia precedente secondo cui: “Qualora la relazione di notificazione dell’atto sia stata apposta dall’ufficiale giudiziario esclusivamente sull’atto originale restituito al notificante e (come nel caso) non anche sulla copia consegnata la destinatario, la suddetta omissione, in mancanza di contestazioni circa l’avvenimento della notificazione come indicata nella detta relazione, concreta una mera irregolarità del procedimento di notificazione, non essendo la nullità prevista in modo espresso dalla legge, non vertendosi in una ipotesi di mancanza di un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo, che si consegue con il portare a conoscenza dell’interessato ‘la vocatio in jus’ per il tramite indefettibile dell’ufficiale giudiziario”. Infatti, nello specifico, osserva la Cassazione, “l’inesistenza della notificazione andava esclusa, avuto riguardo alle circostanze che l’atto era stato notificato presso la sede della società e consegnato a persona, che ha firmato e che si è qualificata al servizio del destinatario, e sotto altro profilo, all’orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di mancanza di relata di notifica sulla copia destinata al destinatario dell’atto, quale desumibile dal richiamato orientamento giurisprudenziale”. Non solo, la Corte ha anche ricordato che “La formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dall’impugnazione, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest’ultima sia oggetto del gravame” (Cass. 20143/2005).